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Legge 14 agosto 1967, n. 800 · Legge 14 agosto 1967, n. 800 — Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali

Legge 14 agosto 1967, n. 800 Art. 29Programmi delle manifestazioni

TITOLO III ATTIVITA' MUSICALI IN ITALIA E ALL'ESTERO

In KraftAmtlicher Text

I programmi delle manifestazioni liriche sovvenzionate de devono prevedere: a) l'impiego di artisti lirici di nazionalita' italiana ((in misura prevalente)) ; b) l'impiego di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalita' italiana, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, per i quali e' consentito un numero minore. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2000, N. 400)) . Le limitazioni previste nei commi precedenti non si applicano agli artisti stranieri che abbiano svolto attivita' artistiche in Italia per almeno 5 anni.