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Legge 6 agosto 1967, n. 700 · Legge 6 agosto 1967, n. 700 — Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

Legge 6 agosto 1967, n. 700 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

Gli amministratori ed i sindaci in carica alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico sino alla scadenza del mandato; il consigliere da nominare su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato cessera' dalla carica con gli altri consiglieri.