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Legge 6 agosto 1967, n. 700 · Legge 6 agosto 1967, n. 700 — Nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni

Legge 6 agosto 1967, n. 700 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

Gli atti ed i contratti della Banca nazionale delle comunicazioni per il raggiungimento dei fini sociali sono soggetti al trattamento tributario per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a beneficio dell'Ente sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta sugli affari.