Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 61
TITOLO III NORME FINALI
Le agevolazioni tributarie dell'articolo 49 sono concesse, limitatamente agli atti di acquisto stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, ai Comuni che, pur non essendovi obbligati, hanno acquistato fabbricati da adibire a scuole. Restano salvi i rapporti tributari gia' definiti, anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati. Non si fa luogo, comunque, a restituzione di somme gia' pagate.