Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 60
TITOLO III NORME FINALI
Sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle province di Bolzano e di Trento non avranno efficacia le norme della presente legge in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Le norme stabilite dalla presente legge che risultassero in eventuale contrasto con le leggi istitutive delle Regioni decadranno automaticamente all'atto in cui dette leggi saranno emanate.