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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 43Procedura per l'erogazione dei contributi

CAPO III EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore dell'Universita', o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera: a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera; b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi; c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennita' corrispettivi. L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Universita' o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale. ((Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilita' del conto corrente e ne da' immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione)) . Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sara' trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento. Ai fini del pagamento del saldo e' trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.