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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 42Enti beneficiari dei contributi

CAPO III EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

In KraftAmtlicher Text

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.