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Legge 28 luglio 1967, n. 641 · Legge 28 luglio 1967, n. 641 — Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971

Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 24Collaudo e consegna delle opere

CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI

In KraftAmtlicher Text

Il collaudo delle opere, di cui al presente capo, e' disposto dal provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, in conformita' alle norme vigenti. Alle operazioni di collaudo interviene un rappresentante dell'Ente interessato, il quale prende in consegna l'opera collaudata. Le opere passano in proprieta' degli Enti, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. Gli edifici scolastici, costruiti dallo Stato in applicazione dell' articolo 1 del regio decreto-legge 9 maggio 1915, n. 654 , e le aree pertinenti sono ceduti in proprieta' ai Comuni che li hanno in consegna, con destinazione ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione. I trasferimenti di cui ai precedenti commi sono effettuati con esenzione di ogni imposta e tassa. L'ufficio competente del registro immobiliare deve eseguire gratuitamente le trascrizioni del caso.