Legge 28 luglio 1967, n. 641 Art. 23Appalto-concorso obbligatorio
CAPO III ESECUZIONE DEI PROGRAMMI
Ove si ritenga di eseguire le opere con sistemi costruttivi industrializzati mediante l'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dovra' procedersi all'affidamento dei lavori mediante appalto-concorso.