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Legge 21 luglio 1967, n. 613 · Legge 21 luglio 1967, n. 613 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 41

CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI

In KraftAmtlicher Text

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con quello per la marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso, previa contestazione dei motivi e prefissione di un congruo termine per le deduzioni dell'interessato, quando il titolare stesso: 1) perde i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 16, salvo il caso previsto al terzo comma dell'articolo 18; 2) non inizia i lavori nei termini prescritti; 3) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso e' stato subordinato e non si attiene alle disposizioni delle autorita' minerarie e marittime; 4) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente art. 27; 5) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida; 6) non corrisponde nei termini il canone; 7) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione; 8) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione; 9) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge ed imposti dal permesso a pena di decadenza.