Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 40
CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI
Con disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, sono fissate le particolari condizioni e le modalita' di esecuzione relative ai permessi ed alle concessioni in applicazione del titolo primo della presente legge. Il disciplinare tipo sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.