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Legge 21 luglio 1967, n. 613 · Legge 21 luglio 1967, n. 613 — Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 12

CAPO III DELLA PROSPEZIONE

In KraftAmtlicher Text

Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti. Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.