Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 12
CAPO III DELLA PROSPEZIONE
Il titolare del permesso di prospezione deve riferire all'autorita' mineraria, nei termini e con le modalita' indicate nel permesso, sui lavori effettuati ed i risultati ottenuti. Entro tre mesi dalla scadenza del permesso deve presentare una documentata relazione conclusiva sulla prospezione.