Legge 21 luglio 1967, n. 613 Art. 11
CAPO III DELLA PROSPEZIONE
Il titolare del permesso di prospezione di cui allo articolo 9 deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire sei per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso. E' escluso il rimborso del canone nei casi di decadenza o di rinunzia parziale o totale al permesso.