Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 14 luglio 1967, n. 585 · Legge 14 luglio 1967, n. 585 — Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

Legge 14 luglio 1967, n. 585 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 gennaio 1967,

10. Stato concorre alle spese derivanti alla Cassa unica per gli assegni familiari dall'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli con un contributo annuo di lire 28 miliardi da erogarsi in rate trimestrali anticipate. All'onere di cui al precedente comma si provvede, nell'esercizio 1967, mediante riduzione per il corrispondente importo del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio destinato a far fronte agli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.