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Legge 14 luglio 1967, n. 585 · Legge 14 luglio 1967, n. 585 — Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari

Legge 14 luglio 1967, n. 585 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Alla corresponsione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari di cui all'articolo 48 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038 . Sono chiamati a far parte del Comitato speciale della Cassa unica per gli assegni familiari un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante dei mezzadri e coloni.