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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 53

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri per la sanita' e per l'industria, per il commercio e per l'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.