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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 52

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

In KraftAmtlicher Text

La presente legge, salvo quanto previsto ai successivi commi, entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine per lo smaltimento delle paste alimentari prodotte secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e' fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Le disposizioni dell'articolo 35 diventano obbligatorie al compimento di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 17 maggio 1969, n.272 ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine fissato dall'articolo 52, ultimo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580 , e' prorogato al 30 giugno 1969."