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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 45

TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI

In KraftAmtlicher Text

Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 42, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa. Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 44, ed applicando la diminuzione di due terzi rispetto alle pene massime ivi indicate. Qualora il trasgressore non provveda al versamento, da effettuarsi presso la Tesoreria provinciale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'invito, il medico provinciale trasmette gli atti all'autorita' giudiziaria competente per territorio.