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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 44

TITOLO VIII VIGILANZA E SANZIONI

In KraftAmtlicher Text

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato: a) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 (secondo comma), 18, 27, 34, 36 (secondo comma), e' punita con l'ammenda sino a lire 2.000.000; b) la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 (ultimi commi), 16, 17, 20 (secondo, terzo e quarto comma), 21, 22 (ultimo comma), 24 (secondo e terzo comma), 26, 33 (ultimo comma) e' punita con la ammenda sino a lire 200.000; c) la violazione delle norme della presente legge diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) e del regolamento per l'esecuzione della presente legge nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge medesima e' punita con l'ammenda sino a lire 1.000.000. In ogni caso il contravventore e' tenuto al pagamento della tassa di analisi. Al personale preposto al servizio di vigilanza competono i diritti previsti dalla legge 5 aprile 1961, n. 322 . Ai sensi dell' articolo 15 del Codice penale , le disposizioni della presente legge sono speciali rispetto a quelle contenute nelle leggi 30 aprile 1962, n. 283 e 26 febbraio 1963, n. 441 .