Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 4
TITOLO I CEREALI
I locali adibiti a deposito di cereali destinati alla produzione di sfarinati o ad altri scopi alimentari devono garantire la buona conservazione dei cereali stessi. Le caratteristiche alle quali devono corrispondere i vari tipi di depositi, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , verranno stabilite con il regolamento di esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 53.