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Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 3

TITOLO I CEREALI

In KraftAmtlicher Text

I cereali di cui all'articolo 1, nonche' quelli non idonei all'alimentazione umana, ove non possano essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame, possono essere destinati a scopi industriali diversi dalla macinazione, a giudizio dell'autorita' sanitaria competente per territorio, che provvedera' al controllo delle operazioni di trasferimento e di utilizzazione.