Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 24
TITOLO III PANE
La vendita al pubblico del pane di qualsiasi tipo e specie puo' essere esercitata solo dagli esercizi che abbiano ottenuto la prescritta licenza di commercio, nella quale la voce "pane" sia indicata in modo specifico. Fanno eccezione i grissini confezionati all'origine in involucri chiusi e sigillati e venduti in tali confezioni al consumatore. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502)) . ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 NOVEMBRE 1998 N. 502)) .