Legge 4 luglio 1967, n. 580 · Legge 4 luglio 1967, n. 580 — Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari Legge 4 luglio 1967, n. 580 Art. 23 TITOLO III PANE In KraftAmtlicher Text Il pane deve essere venduto a peso. ← Vorherige · Art. 22 Inhalt Art. 24 · Nächste →