Legge 18 maggio 1967, n. 394 · Legge 18 maggio 1967, n. 394 — Scuola archeologica italiana in Atene
Legge 18 maggio 1967, n. 394 Art. 9
Il controllo della gestione della Scuola e' affidato al Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti cosi' designati: a) due revisori effettivi ed uno supplente dal Ministro per la pubblica istruzione, scelti fra i funzionari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata; b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro, scelti tra funzionari della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I revisori dei conti durano in carica per un triennio e alla scadenza possono essere confermati.