Legge 18 maggio 1967, n. 394 · Legge 18 maggio 1967, n. 394 — Scuola archeologica italiana in Atene
Legge 18 maggio 1967, n. 394 Art. 10
Il patrimonio della Scuola e' costituito: a) dai beni mobili ed immobili; b) dalle liberalita' destinate ad incremento del patrimonio della Scuola; c) dalle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad incremento del patrimonio.