Legge 24 aprile 1967, n. 326 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della Convenzione stessa.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI della Convenzione stessa.