Legge 24 aprile 1967, n. 326 Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui diritti politici della donna, adottata a New York il 31 marzo 1953.