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Legge 9 marzo 1967, n. 150 · Legge 9 marzo 1967, n. 150 — Ordinamento delle scuole interne dei Convitti nazionali

Legge 9 marzo 1967, n. 150 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il personale insegnante e non insegnante delle scuole secondarie statali dei Convitti nazionali e' a carico dello Stato e viene assunto con le stesse norme in vigore per le altre scuole secondarie statali. Ad esso si applicano parimenti tutte le altre disposizioni vigenti per il corrispondente personale delle altre scuole secondarie statali.