Legge 9 marzo 1967, n. 150 Art. 3
Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale e' il rettore. Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Preside delle scuole secondarie statali del Convitto nazionale e' il rettore. Il vicerettore coadiuva il rettore in tutte le attribuzioni del suo ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.