Legge 7 marzo 1967, n. 117 Art. 5
Al Consiglio direttivo spettano tutte le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai Senati accademici ed ai Consigli di amministrazione delle Universita' ed Istituti di istruzione superiore. Esso e' composto: a) dal direttore della Scuola, che lo presiede; b) dal vicedirettore della Scuola che, in caso di assenza del direttore, lo presiede; c) dal direttore della Scuola normale superiore; d) dai presidi delle Facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati all'articolo 2, o da loro delegati; e) da cinque direttori di sezione, di cui all'articolo 6 della presente legge; f) da un rappresentante del Ministero del tesoro a da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, nominati dai rispettivi Ministri; g) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi; h) dal direttore amministrativo della Universita' di Pisa, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.