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Legge 7 marzo 1967, n. 117 · Legge 7 marzo 1967, n. 117 — Istituzione in Pisa della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento

Legge 7 marzo 1967, n. 117 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

La direzione della Scuola spetta al rettore pro tempore della Universita' di Pisa. Il direttore della Scuola ne ha la rappresentanza legale, promuove e sovrintende allo svolgimento della attivita' della stessa ed esercita tutti i poteri attribuitigli dalla presente legge. Il vicedirettore della Scuola e' nominato dal direttore della Scuola stessa per un biennio nell'ambito dei professori di ruolo e fuori ruolo inclusi nelle terne proposte da ciascun Consiglio di facolta' cui appartengono i corsi di laurea indicati nell'articolo 2. Il vicedirettore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni e sostituisce il direttore stesso in caso di assenza o di impedimento.