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Legge 28 febbraio 1967, n. 106 · Legge 28 febbraio 1967, n. 106 — Contributo straordinario all'Organizzazione delle Nazioni Unite

Legge 28 febbraio 1967, n. 106 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.