Legge 28 febbraio 1967, n. 106 Art. 1
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 937 milioni e 500 mila a favore della Organizzazione delle Nazioni Unite.
E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 937 milioni e 500 mila a favore della Organizzazione delle Nazioni Unite.