Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 9La Giunta esecutiva
TITOLO II Degli organi della Cassa
La giunta esecutiva e' composta dal presidente della Cassa, dal vice presidente e da tre membri eletti, fra i propri componenti, dal Consiglio di amministrazione. Per la validita' delle sedute della Giunta e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta. La Giunta esecutiva ha le seguenti attribuzioni: a) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; b) autorizza, anche preventivamente, le spese ordinarie di bilancio; c) autorizza spese straordinarie ed urgenti sottoponendole a ratifica del Consiglio; d) liquida le prestazioni della Cassa; e) amministra il personale della Cassa.