Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 8Il Consiglio di amministrazione - Attribuzioni
TITOLO II Degli organi della Cassa
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) elegge il presidente della Cassa, il vice presidente e gli altri membri della Giunta esecutiva; b) predispone i bilanci preventivi e consuntivi tenendo conto dei termini fissati nel successivo articolo 29; c) delibera sugli investimenti patrimoniali; d) delibera in materia di personale e provvede alle assunzioni; e) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta; f) adempie alle altre funzioni assegnategli dalle leggi, dai regolamenti e dal Comitato dei delegati.