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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 35Riconoscimento dei contributi pregressi

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti della anzianita' di iscrizione e di contribuzione per il conseguimento del diritto alle prestazioni previdenziali sono riconosciuti validi i periodi d'iscrizione e di contribuzione alla Cassa precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi di pregressa anzianita', sono attribuite a favore dei singoli interessati, ai fini delle eventuali liquidazioni una tantum previste dal precedente articolo 20, comma primo, secondo e terzo, lire 60.000 per ogni anno di detta pregressa anzianita' entro i limiti e fino a concorrenza degli importi esistenti nei rispettivi conti individuali al momento dell'entrata in vigore della presente legge.