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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 34Attribuzioni delle attivita' e soppressione dei conti individuali

TITOLO V Disposizioni transitorie e finali

In KraftAmtlicher Text

Le attivita' esistenti presso la Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge sono imputate alla gestione invalidita', vecchiaia e superstiti per la copertura delle riserve tecniche. I singoli conti individuali costituiti a norma della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , sono soppressi tenendo conto delle modalita' previste ai successivi articoli 35 e 36.