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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 28Versamento e riscossione dei contributi

CAPO III DEI CONTRIBUTI

In KraftAmtlicher Text

((La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso)) . Il contributo per marche da applicare a cura del geometra, ai sensi dell' articolo 17 della legge 24 ottobre 1955, n. 990 , modificata con legge 9 febbraio 1963, n. 152 , e' a carico del committente. Le marche sono fornite dalla Cassa attraverso istituti di credito di diritto pubblico, uffici postali, e in tutti quegli alti modi che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione. La Cassa puo' disporre i necessari controlli per l'esatta applicazione delle marche.