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Legge 4 febbraio 1967, n. 37 · Legge 4 febbraio 1967, n. 37 — Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali

Legge 4 febbraio 1967, n. 37 Art. 27Riduzione del contributo

CAPO III DEI CONTRIBUTI

In KraftAmtlicher Text

L'iscritto che sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria nel periodo di iscrizione alla Cassa, puo' chiedere, con domanda da inoltrarsi alla Cassa stessa entro il 31 dicembre di ciascun anno, la riduzione a meta' del contributo personale di cui al precedente articolo 26. L'esercizio della predetta facolta' comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali in conformita' di quanto disposto nel secondo comma del precedente articolo 16.