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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Nell'ordine delle preferenze, a parita' di merito, per la formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle varie Amministrazioni statali - comprese quelle autonome - regionali, provinciali e comunali, delle Aziende di Stato e municipalizzate e degli Enti pubblici in genere sono inserite, subito dopo le corrispondenti categorie relative ai mutilati e invalidi per servizio, le seguenti categorie di cittadini: i mutilati e gli invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro.