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Legge 14 ottobre 1966, n. 851 · Legge 14 ottobre 1966, n. 851 — Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici

Legge 14 ottobre 1966, n. 851 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi del lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di eta', abbiano subito, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo. La predetta misura di riduzione della capacita' lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall' articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 , per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private. Sono considerati orfani, di caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potesta' o i diritti derivanti dalla medesima, siano deceduti a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.