Legge 6 agosto 1966, n. 625 Art. 15
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Ai fini indicati nel precedente comma, le Amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.