Legge 6 agosto 1966, n. 625 Art. 14
Le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 devono essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le Commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9 devono essere costituite entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.