Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 7
Trascorsi i tre mesi senza che sia stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 6, o dal passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia, lo svincolo del capitale di affranco si ottiene con ricorso al Pretore, anche disgiuntamente per quota parte di esso, ove si tratti di piu' aventi diritto.