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Legge 22 luglio 1966, n. 607 · Legge 22 luglio 1966, n. 607 — Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

Legge 22 luglio 1966, n. 607 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Trascorsi i tre mesi senza che sia proposta domanda giudiziale ai sensi dell'articolo precedente, le eccezioni e le riserve di cui all'articolo 4, relative all'integrazione o alla riduzione del prezzo di affrancazione e al diritto di affrancare, si intendono definitivamente abbandonate tra le parti. Il Pretore, con suo decreto ordina, a richiesta di parte, la cancellazione dell'ipoteca giudiziale. Il decreto del Pretore e' annotato a fianco della ordinanza di affrancazione.