Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 8
Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall' articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e' stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo. I compiti dell'ISES di cui all' articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra. Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.