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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83 , e' elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e' portato da quattro a sei anni.