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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 10 luglio 1965. Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione. Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.