Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 22
Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonche' ai lavori di completamento ed alle indennita' di espropriazione o acquisto suoli riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, numero 305 ; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 ; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240 ; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 ; legge 25 giugno 1949, n. 409 ; legge 10 ottobre 1951, n. 1141 ; legge 28 marzo 1957, n. 222 ; legge 6 luglio 1960, n. 678 , verra' stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.