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Legge 13 luglio 1966, n. 610 · Legge 13 luglio 1966, n. 610 — Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Legge 13 luglio 1966, n. 610 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e' autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni.